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FAQ misure di sostegno Decreto “Cura Italia” emergenza COVID-19

Come faccio a presentare la domanda di sospensione?

Sul sito di Total Leasing S.p.A. è disponibile, nell’area link utili/avvisi, l’informativa e l’autocertificazione (come prevista dal Decreto c.d. “Cura Italia”) da inviare, unitamente al documento d’identità, all’indirizzo email moratoria@totalleasing.it o tramite posta certificata a clienti.totalleasing@legalmail.it.

COME FACCIO A SAPERE SE LA MIA DOMANDA DI SOSPENSIONE È STATA PRESA IN CARICO DA TOTAL LEASING?

Al ricevimento della domanda Total Leasing S.p.A. procederà a processare la stessa e a sospendere immediatamente il contratto.

Verificati i requisiti Total Leasing S.p.A. procederà a comunicare, eventuale diniego, con l’indicazione dei motivi, ovvero conferma di adesione con i dettagli della sospensione.

Le numerose richieste richiederanno tempi di lavorazione particolarmente lunghi e conseguentemente, nostro malgrado, non ci consentono di fornire riscontri in tempo reale rispetto alle istanze ricevute.

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE PREVISTA DAL DECRETO c.d. “CURA ITALIA”?

Hanno diritto di accedere alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto "Cura Italia", n. 18 del 17/03/2020 le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che abbiano subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando direttamente il sito del MEF utilizzando il seguente link: mef.gov.it/covid-19/faq.

CI SONO ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO) CHE NON POSSONO ADERIRE ALLA SOSPENSIONE PREVISTA DAL DECRETO c.d. “CURA ITALIA”?

No il Decreto c.d. “Cura Italia” non prevede l’esclusione di alcuna attività economica.

HO UN CONTRATTO STIPULATO L’01/03/2020, POSSO COMUNQUE ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE PREVISTA DAL DECRETO c.d. “CURA ITALIA”?

Sì, possono accedervi i contratti stipulati fino al 17/03/2020 compreso, ancorché non ancora decorsi in quanto la consegna non sia ancora avvenuta.

HO GIÀ PRESENTATO LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE MA NON HO UTILIZZATO LA MODULISTICA DA VOI PREDISPOSTA, POSSO COMUNQUE ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE O DEVO RIFORMULARLA SU VOSTRA MODULISTICA?

Qualora la domanda formulata rispetti i requisiti previsti dal Decreto c.d. “Cura Italia” non sarà necessario riformulare la stessa.

SONO UN LIBERO PROFESSIONISTA, POSSO ACCEDERE ALLA MORATORIA COME DA DECRETO c.d. “CURA ITALIA”?

Sì, a patto che vengano rispettate le condizioni previste dal Decreto “Cura Italia”.

Le misure di sostegno di cui all’art. 56, del Decreto "Cura Italia", n. 18 del 17/03/2020 non trova applicazione alle persone fisiche.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando direttamente il sito del MEF utilizzando il seguente link: mef.gov.it/covid-19/faq.

SE CHIEDO LA SOSPENSIONE E DOVESSI NON AVERNE PIÙ BISOGNO, POSSO RICOMINCIARE SUBITO A PAGARE?

L’azienda che ha richiesto di aderire alle misure di sostegno del Decreto c.d. “Cura Italia” può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa specifica comunicazione a Total Leasing S.p.A.. Quest’ultima provvederà a segnalarLe, a stretto giro, le modalità per la riattivazione dei pagamenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando direttamente il sito del MEF utilizzando il seguente link: mef.gov.it/covid-19/faq.

SE IL CONTRATTO SCADE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 POSSO ACCEDERE COMUNQUE ALLA MORATORIA?

Sì è possibile.

LA MIA AZIENDA FA PARTE DI UN GRUPPO ECONOMICO CON PIÙ SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIVERSE E QUINDI COLPITE DALLA CRISI IN MODO DIFFERENTE. LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE PUÒ VALERE SOLO SU ALCUNE DI ESSE?

Ciascuna azienda può richiedere la sospensione se presenta le caratteristiche previste dal Decreto “Cura Italia”.

ESISTE UN TERMINE PER ACCEDERE ALLA SOSPENSIONE PREVISTA DAL DECRETO c.d. “CURA ITALIA”?

Sì, la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2021.

QUAL È IL TERMINE PREVISTO PER LA SOSPENSIONE?

Il Decreto c.d. “Cura Italia” e seguenti hanno previsto la sospensione dei canoni in scadenza dal 18/03/2020 (data pubblicazione del Decreto c.d. “Cura Italia”) alla data del 30/06/2021.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando direttamente il sito del MEF utilizzando il seguente link: mef.gov.it/covid-19/faq.

SE NON PAGO LA RATA CON SCADENZA GENNAIO 2021, QUESTA VIENE RICOMPRESA NELLA SOSPENSIONE? OPPURE VENGO SEGNALATO COME CATTIVO PAGATORE?

Se ha inviato una richiesta di sospensione entro il 31/01/2021 e la sua richiesta rispetta tutti i parametri previsti per poterne beneficiare, se lo richiede, la rata non pagata verrà fatta ricomprendere nel periodo di sospensione e conseguentemente il canone in scadenza gennaio 2021 non verrà segnalato come insoluto, anche se non pagato.

HO PRESENTATO LA RICHIESTA DI MORATORIA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL CANONE, CHE È ANDATO INSOLUTO. IL CANONE INSOLUTO VERRÀ RICOMPRESO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE?

I canoni maturati dopo l’entrata in vigore del Decreto c.d. “Cura Italia” e seguenti possono essere inclusi nel periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata sempreché ne venga effettuata esplicita richiesta dall’azienda. Ulteriori informazioni sono disponibili consultando direttamente il sito del MEF utilizzando il seguente link: mef.gov.it/covid-19/faq.

IL RILASCIO DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA - MCC COMPORTA UN COSTO, SOTTO FORMA DI COMMISSIONE, DA PARTE DEL CLIENTE?

No, il rilascio della garanzia non genera alcun costo in capo al cliente.

QUALI AZIONI DEVE INTRAPRENDERE IL CLIENTE SUL SITO DEL FONDO DI GARANZIA–MCC O SUL SITO DI TOTAL LEASING?

Nessun adempimento operativo è previsto in capo al cliente.

LA GARANZIA SI CUMULA CON ALTRE GARANZIE CONCESSE DAL FONDO DI GARANZIA–MCC?

La garanzia, nei limiti previsti del 33%, dell’importo dei canoni/rate oggetto di sospensione, si cumula con le garanzie eventualmente già concesse al medesimo cliente dal Fondo Centrale di Garanzia, nel rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica.

ABBIAMO RICEVUTO UNA PEC DAL FONDO DI GARANZIA IN MERITO ALL’ACQUISIZIONE DI UNA DOMANDA DA VOI RIPORTATA. DI COSA SI TRATTA?

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia”, all’art. 56, al quale avete aderito, al comma 6 prevede che, per le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 dello stesso articolo, il soggetto finanziatore, nella fattispecie Total Leasing S.p.A., possa richiedere, su propria istanza telematica, l’ammissione, al Fondo di Garanzia.

Le suddette operazioni, senza valutazione e gratuitamente, sono ammesse alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia.

La sezione speciale, regolamentata da apposite modalità operative, garantisce, per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

La garanzia del Fondo non genera nessun premio e, pertanto, non alimenta il plafond di 800.000 euro previsto dal punto 3.1 del Quadro temporaneo.

L’importo garantito dal Fondo, inoltre, contribuirà a far cumulo sul plafond complessivo di € 5 mln di importo massimo garantito previsto per ciascun soggetto beneficiario finale.

La comunicazione da Lei ricevuta dal Fondo è diretta solo ad informarla dell’istanza presentata dalla nostra società.

Per qualsiasi informazione sul rilascio della garanzia, ovvero sulla regolamentazione di questa sezione speciale del Fondo, potrà consultare il sito www.fondidigaranzia.it.

Il Decreto Sostegni bis prevede ulteriore proroga della sospensione. La proroga è automatica?

Il Decreto Sostegni bis prevede che l’ulteriore proroga debba essere richiesta direttamente dall’impresa con le stesse modalità previste dal Decreto Cura Italia (dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020).

Entro quando deve essere presentata la domanda?

La domanda deve pervenire all’intermediario finanziario entro il 15/06/2021.

I termini della sospensione sono sempre nella stessa modalità in cui ho richiesto il Decreto Cura Italia (sospensione quota capitale/sospensione totale)?

La misura di sostegno prevista dal Decreto Sostegni bis prevede la proroga della sospensione limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Quando è prevista la scadenza del nuovo termine di sospensione delle misure di sostegno?

Le misure di sostegno previste dal Decreto Sostegni bis si esauriscono il 31/12/2021